top of page

Inviolabilità della libertà personale nel diritto.

DIRITTI COSTITUZIONALI

Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita`, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta` politica, economica e sociale.

Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignita` sociale

Art. 13. La liberta` personale e` inviolabile. della E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di liberta`.

Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettivita, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno puo` essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puo` in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

La scelta libera, ragionata e consapevole come espressione dei diritti di libertà e del rispetto della dignità umana (Corte costituzionale, sentenza n. 438/2008)

DIRITTI UNIVERSALI

Dichiarazione Universali dei Diritti dell’Uomo, recepita e ratificata dal governo italiano con la L. 881/1977

Preambolo Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Articolo 1 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2 Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna

Articolo 3 Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 7 Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 12 Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 28 Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29 1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità. 2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica. 3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30 Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, recepita e ratificata dal governo italiano con la legge 848/1955

Articolo 1

Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo

Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione.

Articolo 5

Diritto alla libertà e alla sicurezza

Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza

Articolo 8

Diritto del rispetto della vita privata e familiare.

Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto

Articolo 17

Divieto dell’abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un’attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.

Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea

Art. 3 ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. Nell’ambito della biologia e della medicina devono essere in particolare rispettati: - il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge - [...]

Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina, recepita e ratificata dal governo italiano con la legge 145/2001

Art.2

Primato dell’essere umano

L’interesse e il bene dell’essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza.


Other Posts
Archivio
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page